1. L'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 120. - (Società di trasformazione urbana). - 1. Le città metropolitane e i comuni, nonché gli altri enti locali, d'intesa con il comune competente, possono promuovere la costituzione di società di capitali, anche partecipate da altri enti pubblici, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. I soci privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, debbono essere scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento e alla trasformazione e commercializzazione degli stessi. L'acquisto della proprietà degli immobili può avvenire con negozio di diritto privato o, in alternativa, mediante espropriazione.
3. I proprietari degli immobili ricadenti nelle aree interessate dagli interventi possono partecipare alle società di cui al comma 1 mediante conferimento degli immobili stessi.
4. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. La loro individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità anche per quelli non destinati ad opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti pubblici interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società.
5. I conferimenti e i trasferimenti di beni di proprietà dei comuni e degli enti pubblici in favore della società sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dall'imposta di bollo,